top of page
edifici-abbandonati.jpg

NUOVA LEGGE RIGENERAZIONE URBANA

LR 18/2019 PER LA RIGENERAZIONE
URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  

Vi informiamo che è stata pubblicata sul  BURL LA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019 - N. 18.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12

L’Ordine APPC di Como ha approntando, nel mese di gennaio 2020, una serie di seminari urbanistici per approfondire i contenuti della nuova legge, i rapporti con il recente PTR (Pianto Territoriale Regionale) e le ricadute sui PGT Comunali e sul PTCP Provinciale.

Blueprint
Models
Urban Planning
urban%20rigeneration_edited.jpg

LR 18/19 Lombardia - Legge regionale sulla rigenerazione urbana

La LR 18/2019 introduce agevolazioni e incentivi per favorire i progetti di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio esistente (ovverro per aree poste nel Tessuto edificato consolidato). 

​

La legge prevede modifiche alla LR 12/2005  in raccordo con la LR 31/2014 di contenimento del consumo di suolo.

​

Tra le novità si evidenzia:

1) l’inclusione delle bonifiche tra le urbanizzazioni secondarie (art. 4 laddove modifica l’art. 44 comma 4 della LR 12/2005);

2) incentivazioni all’interno delle aree della rigenerazione (art. 3): possibilità per i Consigli Comunali di individuare gli ambiti di rigenerazione mediante delibera, rispetto ai quali possono essere previste azioni di semplificazione amministrativa, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica, incentivi volumetrici, riduzioni del contributo di costruzione;

3) incentivazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 4 che introduce il nuovo art. 40 bis nella LR 12/2005): premi volumetrici e deroghe (ferma la facoltà per i Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti di limitarne l’applicazione) in relazione agli immobili degradati o dismessi da oltre cinque anni, individuati con delibera di Consiglio comunale, ovvero – decorsi 6 mesi – periziati direttamente dai privati;

4) introduzione degli usi temporanei di aree ed edifici dismessi (art. 4 che introduce il nuovo art. 51 bis nella LR 12/2005);

5) semplificazione del cambio di destinazione d’uso da produttivo a direzionale (art. 4 con le modifiche all’art. 51 della LR 12/2005), eccetto che per: le destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, le attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, le grandi strutture di vendita, le attività insalubri.

031.3338880

  • Facebook
  • Facebook

©2019 by Urbanistica e dintorni. Proudly created with Wix.com

bottom of page